1.102 A norma dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 89/2010, la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche:
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel quinquennio
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo e nel secondo biennio e al 30 per cento nel quinto anno
non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno
non può essere superiore al 30 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 20 per cento nel secondo biennio e al 30 per cento nel quinto anno