1.21 Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce:
all'interno di una serie di misure finalizzate alla tutela e alla promozione dei beni culturali
nel processo di riorganizzazione dell'intero sistema formativo
all'interno di una serie di compiti conferiti in via sperimentale alle regioni e agli enti locali
nel processo di valorizzazione degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte