1.49 Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 81/2009, nella scuola dell'infanzia, ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le:
| 27 unità per sezione, includendo nella redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità | |
| 28 unità per sezione, includendo nella redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità | |
| 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità | |
| 30 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità |