1.49 Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 81/2009, nella scuola dell'infanzia, ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le:
27 unità per sezione, includendo nella redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità
28 unità per sezione, includendo nella redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità
29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità
30 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità