3.216 Il D.Lgs. n. 297/1994 art. 454 comma 1 prevede che, tenuto conto delle esigenze di servizio e nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari al personale docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche di durata:
non superiore a quindici giorni per ogni anno scolastico
non superiore a venti giorni per ogni anno scolastico
complessiva non superiore a trenta giorni per ogni anno scolastico
non superiore a dieci giorni per ogni anno scolastico