3.220 Il D.Lgs. n. 66/2017 all'art. 16 comma 1 prevede che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione per gli alunni per i quali si è accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a:
un periodo pari al 25 per cento del monte ore annuali
30 giorni anche non continuativi
90 giorni
60 giorni