3.43 IL D.P.R. n. 275/1999 art. 7 comma 2 prevede che l'accordo di rete tra istituzioni scolastiche può avere a oggetto:
attività di amministrazione e contabilità senza l'autonomia dei singoli bilanci
attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, sole le scuole
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali
attività didattiche, di formazione e aggiornamento ma senza lo scambio di docenti