3.46 Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. n. 107/2015, le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia:
con le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali anche con nuovi oneri per la finanza pubblica
con la quota di autonomia dei curricoli per iniziative di potenziamento dell'offerta formativa
in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità
in relazione all'offerta formativa extracurricolare che intendono realizzare