3.58 Ai sensi dell'art. 1 comma 65 della L. n. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato:
sulla base del numero di istituzioni scolastiche per i posti comuni
sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento
sulla base del numero degli alunni e del numero delle classi
sulla base del numero delle classi per i posti comuni e degli alunni per il potenziamento dei posti di sostegno