3.73 Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 567/1996 e successive integrazioni, l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale avviene:
entro il 30 settembre dell'anno di scadenza dell'organismo, prima dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto
entro il 31 dicembre contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto
entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di istituto
dopo le lezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto e comunque entro l'anno scolastico di riferimento