5.215 Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, c. 1, d. lgs. n. 165/2001
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previo confronto sindacale, ove previsto nei contratti collettivi nazionali
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, anche se non prevista nei contratti collettivi nazionali
adottando, anche in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali