5.220 Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 52, c 2, d. lgs. n. 165/2001, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore
e al lavoratore non è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore
ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente
ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo