5.366 La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta al personale direttivo e docente, ai sensi dell'art. 495, d. lgs. n. 297/94
per avere omesso di compiere gli atti dovuti
per atti non conformi alla funzione e per negligenze in servizio
per uso dell'impiego ai fini di interesse familiare
per abuso di autorità