5.401 Alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
I contratti posti in essere in violazione di quanto sopra sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che violano tale divieto, sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21, d. lgs. n. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato
I contratti posti in essere in violazione di quanto sopra sono annullabili e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che violano tale divieto, sono, altresì, disciplinarmente responsabili e ad essi non può essere erogata la retribuzione tabellare
I contratti posti in essere in violazione di quanto sopra sono annullabili e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che violano tale divieto, sono, altresì, disciplinarmente responsabili e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato
I contratti posti in essere in violazione di quanto sopra sono annullabili e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che violano tale divieto, sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21, d. lgs. n. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione tabellare