6.34 Agli studenti con disabilità, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017, è rilasciato il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
se, in possesso dei requisiti di ammissione previsti per i candidati interni, sostengono prove differenziate elaborate dalla commissione sulla base del piano educativo individualizzato, anche se di valore non equipollente a quelle ordinarie
se sostengono prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato, di valore non equipollente a quelle ordinarie
se sostengono prove differenziate predisposte dal consiglio di classe, considerate equipollenti a quelle ordinarie, con l'ausilio di misure dispensative
se sostengono prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato, di valore equipollente a quelle ordinarie