7.113 Secondo l'art. 1175 del codice civile, nell'adempimento delle obbligazioni il debitore e il creditore devono comportarsi
secondo la diligenza del buon padre di famiglia
secondo le regole della buona fede soggettiva, ma non della correttezza
in conformità allo scopo cui tende l'obbligazione anche se ciò implichi la lesione di altrui diritti
secondo le regole della correttezza