7.118 Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, nel giudizio di responsabilità contabile, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto
esclusivamente del dolo di terzi soggetti, che abbiano incentivato la condotta dell'agente
della condotta di chi ha agito con colpa lieve
dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
dei soli svantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità