7.173 Ai sensi dell'art. 1266 del codice civile, in ipotesi di cessione del credito a titolo oneroso la garanzia dell'esistenza del credito può essere esclusa per patto
ma il cedente deve prestare garanzia
ma il cedente risponde del dolo del cessionario
ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio
purché dietro il pagamento di un corrispettivo