7.20 In base all'art. 1229 del codice civile, le clausole di esclusione o limitazione preventiva della responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave
sono valide
sono nulle
sono nulle solo se riguardanti fatti del debitore che integrano violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico
sono valide a condizione che rivestano la forma scritta