7.223 In base all'art. 2054, comma 2, codice civile, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dal singolo veicolo
nel caso di scontro tra veicoli, anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni
solo in caso di scontro in area urbana
per ogni tipo di danno, anche in assenza di scontro fra veicoli
solo se uno dei conducenti sia insolvibile