7.416 Ai sensi dell'art. 1178 c.c., quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, il debitore deve prestare cose
di qualità superiore alla media
che possano essere anche di qualità inferiore alla media
di qualità idonea a soddisfare le esigenze del creditore
di qualità non inferiore alla media