7.444 Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto
il contratto concluso in forma diversa è comunque valido
si presume che la forma sia stata voluta per la validità del contratto medesimo
si presume che la forma sia stata voluta a fini probatori
il contratto concluso in forma diversa è invalido solo se la legge prescrive l'adozione della forma voluta dalle parti