7.82 La giurisdizione amministrativa è esercitata
dal Governo
dai tribunali amministrativi regionali, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di cassazione
dal Consiglio di Stato e dagli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del codice del processo amministrativo