7.97 Per le controversie riguardanti i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche è competente
il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede il soggetto che ha impugnato il provvedimento
il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale ha sede la pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento
sempre il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sempre il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia