8.252 Ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, le Amministrazioni pubbliche devono trasmettere le informazioni relative ai debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre di ogni anno, entro il:
30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento
30 aprile del secondo anno successivo a quello di riferimento
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento