8.264 Ai sensi dell'art. 22 del D.I. 44/2001, gli utili derivanti dalla gestione delle attività convittuali NON possono essere destinate a:
coprire la quota di spese generali imputabile alle attività convittuali
ridurre la retta dei convittori
coprire la quota di ammortamento delle attrezzature
aumentare il fondo per le minute spese