Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota del risultato di amministrazione è accantonata:
a fronte degli interessi passivi derivanti da ritardi nei pagamenti ai fornitori dell'amministrazione
a favore della popolazione residente da almeno cinque anni in situazione di difficoltà
per il fondo crediti di dubbia esigibilità
a fronte del pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate all'ente pubblico