Ai sensi della legge n. 196 del 2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio:
costituiscono diseconomie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
sono classificati come importi residuali
costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
non costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge