Ai sensi dell'art. 1 comma 29 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può utilizzare anche finanziamenti esterni, nel rispetto dell'autonomia delle scuole:
al fine di autofinanziare la propria struttura, sgravando in tal modo il bilancio statale
al fine di prevedere programmi dedicati per studenti in difficoltà e garantire un più veloce inserimento nel mondo del lavoro
al fine di individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti
al fine di prevedere strumenti e attività specifici per studenti disabili