Ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 20/1994, relativamente alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, l'entità del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione derivato da reato accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari:
| alla metà della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente | |
| alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente | |
| al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente | |
| al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente |