Ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere:
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente non patrimoniale del creditore
suscettibile di valutazione anche morale e deve corrispondere a un interesse patrimoniale del creditore
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale del creditore