Ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno o ad aggravare le conseguenze dannose dell'evento, il risarcimento:
è comunque dovuto per tutti i danni
il giudice decide secondo equità se è dovuto risarcimento anche per i danni ulteriori oppure no
deve essere dimezzato
è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate