Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 63/2017, per implementare i servizi in materia di diritto allo studio, è facoltà degli enti locali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
stipulare accordi unicamente con soggetti pubblici per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, anche con la previsione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
stipulare accordi unicamente con soggetti privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica