Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, nel contratto a favore di un terzo, la stipulazione può essere:
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare
revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non ne abbia profittato
solo modificata, ma non revocata dallo stipulante o dal promittente, finché il terzo non abbia notificato la sua accettazione
revocata o modificata dal promittente, finché il terzo non ne abbia profittato