Ai sensi dell'art. 1412 del Codice Civile, quando nel contratto a favore di terzo si prevede che la prestazione debba essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio:
con qualunque forma, ma solo con una disposizione testamentaria se il terzo abbia dichiarato di volerne profittare
solo con una disposizione testamentaria
solo se il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare
anche con una disposizione testamentaria e nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne profittare