Ai sensi dell'art. 1419 del Codice Civile, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole:
non comporta mai la nullità dell'intero contratto
importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
importa sempre la nullità dell'intero contratto
importa la nullità dell'intero contratto, se tali parti o clausole fanno riferimento a importi in denaro, quantità o tempi