Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta:
non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto
ha effetto quando l'annullamento del contratto viene chiesto solo per errore di calcolo (rettificabile)
ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contratto
ha effetto allorquando il contratto ha un valore superiore a 1.000 €