Ai sensi dell'art. 1478 del Codice Civile, è valida la vendita di cosa altrui?
Sì, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla legge
No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità
Sì, il venditore al momento del contratto è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore, che ne diviene proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare della stessa
Solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili