Ai sensi dell'art. 16-bis della legge 103/1979, la permanenza in carica del vice avvocato generale e dell'avvocato distrettuale dello Stato ha natura:
temporanea, con termine massimo di dieci anni dal conferimento
transitoria rinnovabile ogni due anni sino al collocamento a riposo
temporanea, con durata di quattro anni rinnovabile una sola volta
definitiva a seguito del conferimento dell'incarico da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri