Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni, relative alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa:
è valida solo se le viene data adeguata e tempestiva pubblicità
può essere accettata anche oralmente, purché le venga data adeguata e tempestiva pubblicità
è ammessa se accettata dal delegato per iscritto
non necessita di accettazione espressa – ferma restando la possibilità di respingerla – purché le venga data adeguata e tempestiva pubblicità