Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche indirizzatarie del decreto possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative:
| solo per una percentuale inferiore al 5% del valore dello stanziamento complessivo | |
| tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione | |
| tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per gli acquisti | |
| tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'esterno dell'amministrazione |