Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche indirizzatarie del decreto possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative:
solo per una percentuale inferiore al 5% del valore dello stanziamento complessivo
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per gli acquisti
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'esterno dell'amministrazione