Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 123/2011, il conto giudiziale è reso:
entro i tre mesi successivi all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione
solo alla cessazione della gestione
entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione