Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale prevede, la sospensione condizionale della pena:
rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca
rende inapplicabili le sole misure di sicurezza personali
rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza
rende inapplicabili le misure di sicurezza personali, anche della confisca