Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto:
con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro
con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose