Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore:
sono valide se il viaggiatore le ha sottoscritte con doppia sottoscrizione
sono valide
sono annullabili, purché prima dell'inizio del trasporto
sono nulle