Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. 165/2001, la durata dell'incarico di funzioni dirigenziali NON può essere inferiore a:
tre anni, tranne se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato
cinque anni, tranne se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato
tre anni, in ogni caso
quattro anni, solo per i dirigenti di ruolo