Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del d.lgs. 165/2001, eventuali disposizioni legislative o regolamentari che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti:
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale
non perdono efficacia nemmeno a seguito del rinnovo contrattuale
perdono efficacia retroattivamente per effetto dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, salvo sia diversamente disposto da quest'ultimo