Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali lo sciopero è legittimo se esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili come definite:
nei contratti collettivi o negli accordi
dalle ordinanze dell'autorità preposta
dalle intese raggiunte tra le parti sociali volta per volta
dalla legge