Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, l'attribuzione della dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della stessa:
in modo autonomo solo per spese in conto capitale, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, senza possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno
in modo autonomo solo per spese di parte corrente, senza possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno