Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., NON possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore:
al 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione
al 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione
al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione
al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione