Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 165/2001, in materia di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire:
| almeno il 25% della retribuzione complessiva | |
| almeno il 20% della retribuzione complessiva fino al 2012, e successivamente del 40% | |
| almeno il 40% della retribuzione complessiva | |
| almeno il 30% della retribuzione complessiva al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività |